martedì 12 aprile 2011

CARTA ETICA SCUOLE DI ITALIANE DI PSICOTERAPIA: UN PROGETTO

Progetto per una CARTA ETICA per le Scuole Italiane di Psicoterapia
 Proposta dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia   AREE a.  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO-CULTURALE b.  SELEZIONE DEGLI ALLIEVI E INFORMAZIONI PRELIMINARI c.  RAPPORTO DOCENTI-ALLIEVI d.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA e. ESAMI E VALUTAZIONI f.  RAPPORTO ALLIEVI-PAZIENTI g.  RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA SCUOLE E ALLIEVI h.  PRIVACY   a. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO-CULTURALE 1. Le Scuole di Psicoterapia curano la formazione degli psicoterapeuti sotto il profilo clinico, metodologico, scientifico ed etico. 2. Le Scuole di Psicoterapia propongono ai propri allievi un continuo  aggiornamento teorico-clinico, che giunga fino a modelli  recenti. Si occupano della problematiche epistemologiche e metodologiche relative alla valutazione dell’efficacia della psicoterapia quale parte integrante della didattica. 3. Le Scuole di Psicoterapia trasmettono ai propri candidati la percezione delle potenzialità e dei limiti degli strumenti teorico-clinici utilizzati, con particolare attenzione alla letteratura e alle ricerche più aggiornate, e insegnano a collaborare in senso multidisciplinare con i colleghi o gli altri professionisti. Nella loro attività formativa i docenti assumono un atteggiamento non preclusivo verso gli altri orientamenti teorici, promuovendo confronti interdisciplinari.  4. Le Scuole di Psicoterapia favoriscono negli allievi l’emergere di uno stile terapeutico personale, purché esso si mantenga sempre nel rispetto delle linee scientifiche, dei principi della deontologia e del decoro della professione. E’ considerata parte fondamentale della formazione alla psicoterapia l’esperienza pratica delle competenze terapeutiche, dal che discende la necessità di tirocinio e supervisione clinica. 5. Le Scuole di Psicoterapia si fanno garanti dell’assunzione da parte dei propri allievi del senso di responsabilità del lavoro psicoterapeutico, del suo svolgimento, dei suoi risultati e dei suoi limiti, dedicando alle questioni etiche una parte significativa della programmazione didattica.   b. SELEZIONE DEGLI ALLIEVI E INFORMAZIONI PRELIMINARI 1. La selezione per l’accesso alle Scuole di Psicoterapia è gratuita e si basa sulla valutazione delle competenze, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati. In caso di esclusione la Scuola si impegna a fornire al candidato una restituzione circa i motivi di tale decisione.  2. La Scuola è tenuta a rendere accessibili il proprio regolamento e tutte le informazioni di tipo organizzativo, didattico e amministrativo che la contraddistinguono. 3. Le Scuole di Psicoterapia erogano un attestato la cui funzione viene chiarita in rapporto alle possibilità professionali e alle  prevedibili potenzialità occupazionali. La scuola si impegna a produrre e comunicare dati sul follow-up professionale degli allievi diplomati.   c. RAPPORTO DOCENTI-ALLIEVI  1. I docenti, i tutor e i supervisori delle Scuole di Psicoterapia evitano, quando ciò è possibile rispettando la libertà di scelta degli allievi, o comunque scoraggiano la sovrapposizione del ruolo didattico e terapeutico nei confronti degli allievi in formazione.    2. I docenti che svolgano anche attività in ambito universitario debbono porre particolare attenzione al conflitto di interessi circa i loro incarichi: in particolare, non si fanno promotori delle attività della Scuola presso le sedi universitarie. 3. Ai fini del rilascio del titolo di psicoterapeuta la Scuola si attiene agli obiettivi formativi indicati dalla vigente normativa. Qualora la tradizione culturale o il modello teorico di riferimento della Scuola prevedano che gli allievi effettuino anche una terapia personale a scopo didattico, si lascerà agli stessi piena autonomia nella scelta del proprio terapeuta.   d. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  1. Le Scuole di Psicoterapia si assicurano che i candidati abbiano acquisito in tempo utile tutte le informazioni relative ai criteri di selezione/ammissione, alla composizione del corpo docente e loro obblighi di partecipazione alle attività previste dalla scuola (corsi, tirocini, tutoring, supervisioni, terapia personale, verifiche in itinere, esame finale).  2. Le Scuole di Psicoterapia segnalano in modo dettagliato agli allievi tempi e costi delle attività formative in modo da consentire preliminarmente una programmazione efficace del proprio cursus studiorum.  3. Le Scuole di Psicoterapia mettono a disposizione degli allievi una sintesi del curriculum vitae, del cursus studiorum e delle principali pubblicazioni dei propri docenti, anche attraverso sezioni apposite dei siti internet delle Scuole dedicate a questo scopo. 4. Le Scuole di Psicoterapia specificano per ogni docente il numero di ore di corso stimate, indicando con chiarezza quali docenti sono da intendersi come visting professors con un limitato numero di ore di docenza.  5. Le Scuole di Psicoterapia si impegnano a segnalare le strutture convenzionate per i tirocini in numero congruo rispetto ai propri iscritti, selezionando quelle strutture che forniscono esperienze di tirocinio realmente formativo e non in contrasto con gli orientamenti teorici della Scuola. A tale scopo le Scuole predispongono un monitoraggio periodico anche attraverso la raccolta di feedback da parte degli allievi.  6. Le Scuole di Psicoterapia promuovono nei propri allievi un  atteggiamento etico e ispirato a criteri di trasparenza, e li accompagnano a riconoscere e affrontare eventuali problematiche personali che possano influire sul loro lavoro.  7. Le Scuole di Psicoterapia segnalano ai propri candidati eventuali e significative contro-indicazioni al lavoro di psicoterapeuta (aspetti emotivi e relazionali e/o situazioni di evidente disagio psichico)  sospendendo, ove necessario e auspicabilmente  entro il primo biennio il percorso formativo dell’iscritto. Qualunque provvedimento intrapreso verso l’iscritto dovrà essere adeguatamente motivato e varrà fino a risoluzione delle problematiche emerse. 8. Le Scuole di Psicoterapia si impegnano a non organizzare corsi che insegnino strumenti o tecniche peculiari della professione psicologica (colloquio psicologico, test, assessment, ecc.) ad allievi privi dell’abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico chirurgo. Si impegnano altresì a non rilasciare titolo o altra attestazione relativa a professione intellettuale non regolamentata dalla vigente normativa.   e. ESAMI E VALUTAZIONI 1. Le Scuole di Psicoterapia valutano in itinere i candidati in relazione a criteri non puramente formali, ma dichiarati, condivisi e trasparenti,e stabiliscono tempi e modalità con cui dare puntuale comunicazione agli iscritti circa l’esito di tali valutazioni. I criteri e le prove standard di verifica sono esplicitati all'inizio dell'anno accademico; in eguale maniera vanno comunicate eventuali modifiche agli stessi. 2. In nessun caso l’allievo sarà valutato in base al raggiungimento di obiettivi di performance (numero di casi o durata delle terapie come elemento propedeutico al rilascio del diploma, ecc.), di redditività, o comunque di risultati non direttamente collegabili alla verifica dell’adeguatezza della preparazione e delle competenze trasmissibili direttamente attraverso l’attività didattica della Scuola stessa.   f. RAPPORTO ALLIEVI-PAZIENTI  1. Le Scuole di Psicoterapia insegnano e trasmettono ai propri candidati il massimo rispetto e comprensione per la condizione di sofferenza dei pazienti, qualunque essa sia.  2. Le Scuole di Psicoterapia insegnano agli allievi a non imporre rigidamente i propri modelli teorico-procedurali ai loro pazienti, ma favoriscono il confronto con altri orientamenti teorici.   3. Le Scuole di Psicoterapia insegnano agli studenti a fornire ai pazienti tutte le informazioni fondamentali circa le caratteristiche della psicoterapia che propongono loro, esplicitando chiaramente tutti i termini del contratto terapeutico (costo, modalità di pagamento, frequenza, caratteristiche del setting, ecc.).  4. Le Scuole di Psicoterapia aiutano gli allievi a riconoscere che, quando valori o problematiche personali rischiano di interferire con il corretto andamento della psicoterapia e non trovare rapida soluzione nella supervisione, può essere più opportuno  non iniziare o non proseguire la relazione di cura. 5. Le Scuole di Psicoterapia formano i propri candidati al rispetto del Codice Deontologico, in particolare in merito al non avere rapporti con i propri pazienti al di fuori del contesto terapeutico. Quando ciò è a rischio, la scuola insegna agli allievi a salvaguardare lo spazio privato dei pazienti e il proprio, nell’interesse di una corretta relazione terapeutica.  6. Le Scuole di Psicoterapia stimolano i candidati a non essere giudicanti o colpevolizzanti verso i pazienti, affinché l’aiuto terapeutico non si riduca ad attività di persuasione morale o di orientamento pedagogico.    g. RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA SCUOLE E ALLIEVI 1. Le Scuole di Psicoterapia dichiarano preliminarmente, sulla base di dati certi risalenti all’ultimo anno di corso completato il costo complessivo della singola ora di formazione da esse erogata al fine di un confronto trasparente tra Scuole e di rispetto dei parametri stabiliti a livello nazionale e internazionale per la formazione post lauream. 2. Le Scuole di Psicoterapia sono tenute a fornire agli allievi comunicazione preliminare, chiara e formale della quota di iscrizione comprensiva di tutte le attività necessarie al conseguimento del titolo, per ciascun anno di corso e per tutto il ciclo di formazione, indicandone eventualmente la percentuale massima di variazione in base a parametri oggettivi per l’intero periodo formativo. Analoga informazione viene fornita sulla modalità di rateazione dell’importo dovuto, sulla scadenza delle rate e le eventuali sanzioni a seguito di mora e d’insolvenza. Tale comunicazione viene redatta sotto forma di reciproco impegno scritto. In caso di interruzione da parte dell’allievo per motivi di salute o maternità, la Scuola è tenuta al rimborso della quota di corso non usufruito o al mantenimento della stessa come acconto per anni futuri. 3. Le Scuole di Psicoterapia non introducono variazioni impreviste dal contratto iniziale circa i costi del corso e non gravano gli allievi con spese aggiuntive e pagamenti a parte (ad es. aumenti di retta non concordati, tutoring, tirocini, supervisioni) né modificano la durata del corso in itinere o le condizioni materiali o formali per il rilascio del diploma finale. 4. Le Scuole di Psicoterapia agevolano gli allievi rispetto agli oneri economici anche attraverso il ricorso, ad esempio, al massimo numero di rate possibili e al meccanismo delle borse di studio legate ad aspetti meritori e/o economici per la partecipazione ai corsi o l’attuazione di progetti di ricerca.   h. PRIVACY  1. Le Scuole di Psicoterapia rispettano la legge sulla privacy riguardo i loro allievi e pazienti da questi seguiti. I dati sensibili riguardanti gli allievi e i loro pazienti non sono pertanto accessibili a soggetti terzi. Ogni diffusione di tali informazioni, comunicata ai docenti, ai tutor e ai supervisori per esigenze formative, è vincolata al segreto professionale e ai criteri di confidenzialità per tutti coloro che ne vengono a conoscenza.  2. Le Scuole di Psicoterapia devono dotarsi di spazi e attrezzature confortevoli e funzionali che rispondano a standard di sicurezza per lo svolgimento delle attività svolte in comune (capienza delle aule, accessibilità ai disabili, ecc.).
Pubblicato da Coordinamento Psicologi e Psicoterapeuti:la tutela della professione.

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