martedì 14 giugno 2011

Come e quando intraprendere l’attività di libero professionista

 
Concetto generale dell’IVA
L’ IVA è un’imposta gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese e professioni.
Presupposto per l’applicazione dell’imposta è che le cessioni dei beni o le prestazioni di servizi vengano effettuate da parte di imprenditori, professionisti nello svolgimento della propria attività.
Un privato, ossia una persona fisica che non svolge alcuna attività professionale o di impresa, non può essere ritenuto soggetto passivo di imposta.
Tratteremo di seguito gli aspetti principali legati all’attività professionale dello psicologo al fine di indirizzarlo nella valutazione circa l’apertura o meno di una posizione I.V.A. e alla conseguente iscrizione alla propria cassa previdenziale (E.N.P.A.P.)
Non è facile stabilire in termini generali quando occorra aprire una partita Iva.
La convenienza, infatti, può essere determinata da una serie di fattori oggettivi, quali il reddito lordo annuo del lavoratore, la presenza o meno di altre tipologie di reddito, il numero di committenti e la qualità degli stessi, i costi inerenti la propria attività (computer, cancelleria, affitto di un ufficio, telefono…) e da una serie di fattori soggettivi, quali la capacità di autogestione e di autopromozione, la consapevolezza di maggiori responsabilità ed adempimenti (commercialista, fatture…).

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita “Dichiarazione di inizio attività” entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere sono:
  • la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva
  • la scelta del regime contabile
  • Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo.
I modelli che si utilizzano sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:
  • Per le persone fisiche (imprenditori o professionisti) mod. AA9/7
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni) mod. AA7/7
La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente e può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
  1. presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare.
    L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
  2. invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione;
  3. invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante.
    In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite (sconsigliato in quanto richiede tempi troppo lunghi per l’assegnazione del numero della partita Iva);

Opzione per il regime contabile
Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l’obbligo di indicare anche l’opzione per il regime contabile scelto.
Infatti, la validità dell'opzione è basata sul comportamento concludente del contribuente.
Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, per esempio in presenza di sole operazioni esenti, deve comunicare l'opzione o la revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l'apposito quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.
In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Per i principali regimi contabili vai al sito dell'Agenzia delle entrate.
In quanto lavoratore autonomo, il titolare di partita Iva deve iscriversi obbligatoriamente ad un Ente di Previdenza obbligatoria.
Alcune professioni, nel tempo, hanno istituito un Albo (per tutelarsi dall’esercizio abusivo della professione) e delle “Casse”, ovvero degli Enti preposti alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali degli iscritti.
Lo psicologo, che esercita attività libero professionale per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire, per i redditi che ne derivano, la propria posizione previdenziale presso l’E.N.P.A.P.
L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del primo compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo.
In tal senso, per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento.
La data di incasso del primo reddito, definita “data inizio attività” è il momento da cui decorre l’iscrizione all’Ente e quindi la conseguente copertura previdenziale.
La sola apertura di Partita IVA, e/o l’iscrizione all’albo, senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’Ente.
Lo psicologo libero professionista può conseguire reddito svolgendo quelle attività per le quali è necessaria l’iscrizione al proprio Albo di categoria.
Qualora svolga contemporaneamente un lavoro dipendente sarà tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale.
Pertanto, oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale le docenze (formazione), le consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico.
L’esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l’obbligo di iscrizione all’E.N.P.A.P. con i conseguenti effetti previdenziali. Una volta iscritto all'E.N.P.A.P. lo psicologo sarà tenuto al versamento dei contributi la cui misura viene calcolata in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell'intero anno.
Per maggiori informazioni consultate il sito dell'E.N.P.A.P.

La fatturazione dei compensi
La fattura o parcella è il documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA. La fattura, da emettersi in duplice esemplare, è sempre obbligatoria e nulla rileva la natura del destinatario che potrà rivestire la veste di soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica.

Ogni esemplare della fattura, deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi fondamentali quali:
  1. Data di emissione e numero progressivo;
  2. Generalità del professionista (cognome e nome, residenza, codice fiscale e partita Iva);
  3. Generalità del cliente (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, residenza o sede, codice fiscale e partita Iva);
  4. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  5. Indicazione del corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi;
  6. Aliquota Iva e ammontare dell’imposta o titolo di inapplicabilità e relativa norma (es. esente art. 10 DPR 633/72

Relativamente al punto 6) occorre distinguere tra operazioni imponibili, sulle quali si deve applicare l’Iva e operazioni esenti sulle quali l’Iva non si applica in virtù di motivi di ordine tecnico, politico e sociale espressi nelle direttive comunitarie.
Al fine di capire se un’operazione ricada tra quelle imponibili o quelle esenti una buona linea di demarcazione può essere quelle di porsi la domanda se la prestazione effettuata ha come finalità, anche indiretta, quella di tipo riabilitativo della persona o piuttosto altre di tipo consulenziale, peritale o ricade nei servizi alle imprese.
A titolo esemplificativo sono operazioni esenti da IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ad una persona da soggetti che operano nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni.
Il D.M. 21.1.1994 è la norma di riferimento che ha indicato come esenti da IVA, le operazioni sopra citate effettuate dagli Psicologi.
Nei casi in cui le prestazioni siano ricomprese tra le operazioni esenti, individuate anche ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72, la fattura sarà emessa senza addebito di IVA indicando il titolo dell’esenzione e, in caso di prestazioni di importo superiore a euro 77,47, applicando una marca da bollo da euro 1,29 sulla copia rilasciata al cliente.
Viceversa sono operazioni imponibili IVA con aliquota al 20% quelle svolte dallo psicologo nell’ambito della psicologia del lavoro e dell’organizzazione, per corsi, seminari, ricerche, per docenze(formazione) e didattica in genere.
Relativamente a queste ultime bisogna ricordare che, nel caso siano svolte dal professionista nei confronti di soggetti aventi veste di sostituti di imposta (Società, Enti, imprenditori, altri professionisti), andrà calcolata la Ritenuta di acconto pari al 20% del compenso e scalata dall’importo totale della fattura

Pubblicato da Marianna Iulianella
www.opsonline.it

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