martedì 14 giugno 2011

Decreto Ministeriale n° 17/2011 sul riconoscimento dello Psicologo nella formazione delle Autoscuole

E’ stato approvato dal parlamento il DM n.17/2011 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole”. Il DM riconosce il ruolo della psicologia nell’ambito della psicolo...gia del traffico e della sicurezza viaria, prevedendo, nei corsi di formazione per gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole ,  rispettivamente 15  ore e 10 ore di docenza riservate allo Psicologo. E’ sicuramente un altro tassello importante nella direzione della valorizzazione della nostra professione e delle possibilità di occupazione. Riportiamo di seguito l’articolo 12, che indica i docenti dei corsi di formazione:   Art. 12 Docenti dei corsi di formazione e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine; 2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione (omissis)   Inoltre l’art 12 indica per quali argomenti è previsto l’insegnamento da parte dello Psicologo … I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate: a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo; b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a); c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c): ingegnere e psicologo; d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.
 

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